Come si vota
Elezioni Regionali 2010
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Per poter esprimere il proprio voto occorre presentarsi presso la sezione elettorale di iscrizione muniti di tessera elettorale personale e di carta d'identità o altro documento di riconoscimento rilasciato dalla Pubblica Amministrazione munito di fotografia e timbro a secco, ad esempio:
* patente;
* passaporto;
* libretto di pensione;
* tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale
* tessera di riconoscimento rilasciata dall'unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché convalidata da un comando militare.
Cittadini non deambulanti
Gli elettori non deambulanti - se nella sede della sezione elettorale alla quale sono iscritti, sono presenti barriere architettoniche - possono esercitare il diritto di voto in una qualunque altra sezione del Comune, presentando, unitamente alla Tessera elettorale, una attestazione medica rilasciata presso uno dei Presidi appositamente individuati. Questa attestazione è valida anche se rilasciata in precedenza per altri scopi, come pure è valida una copia della patente di guida speciale, purché dalla documentazione risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. Poiché la documentazione deve essere trattenuta dal seggio, può essere consegnata al Presidente una fotocopia anche non autenticata.
Voto assistito per gli elettori affetti da gravi infermità
Gli elettori affetti da grave infermità fisica, che non possono esercitare autonomamente il diritto di voto, per cui avranno sempre bisogno dell’assistenza di un altro elettore per esprimere il proprio voto, possono richiedere all'Ufficio Elettorale del Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, l’annotazione permanente del diritto di voto assistito mediante apposizione di un timbro sulla tessera elettorale, nel rispetto delle disposizioni vigenti (legge n.17/2003).
Sono da considerarsi elettori affetti da grave infermità: i non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità riconducibile esclusivamente alla capacità visiva oppure al movimento degli arti superiori, tale da non consentire l’autonoma espressione del diritto di voto.
Questi elettori possono esprimere il voto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l’uno o l’altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore fisicamente impedito e sulla sua tessera elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto il compito.
Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali o affetti da gravissime infermità
Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi (art. 29 L. 5 febbraio 1992, n. 104), e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, hanno la possibilità, su espressa richiesta di essere ammessi al voto nella loro dimora.
Gli interessati devono far pervenire tra il 40° giorno e il 20° giorno (dal 16 febbraio all'8 marzo) antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la seguente documentazione:
*una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l´abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo;
*un certificato medico rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi della azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione (11 febbraio) che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità che rendono impossibile l'allontanamento dall'abitazione, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
Il medesimo certificato potrà attestare anche l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto. il sindaco, a conclusione della relativa istruttoria, rilascerà a ciascun elettore che sia stato ammesso al voto a domicilio, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli appositi elenchi.
Il voto sarà raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio e del segretario.
Cittadini ricoverati in ospedali e case di cura oppure detenuti in carcere
La normativa vigente prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, i degenti in ospedali e case di cura e i detenuti in carcere (che siano ancora in possesso del diritto elettorale) possano essere ammessi a votare nel luogo di ricovero o di restrizione e, a tale effetto essi potranno votare esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal Comune di iscrizione e dell’attestazione rilasciata dal Sindaco concernente l'autorizzazione a votare nel luogo di ricovero o di restrizione; se sprovvisti di tali documenti non potranno essere ammessi all’esercizio del voto.
Voto dei cittadini italiani residenti all'estero
Gli elettori iscritti nell’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) devono rimpatriare per recarsi a votare nel proprio Comune di iscrizione elettorale.
Modalità di voto
L’elettore riceverà all’atto della votazione n. 1 scheda di colore verde per l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo dei Consiglio regionale. la scheda riporta i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti in un apposito rettangolo, al cui fianco vi sono i contrassegni della lista o delle liste collegate al candidato presidente.
*L’elettore con un unico voto può votare per un candidato alla carica di presidente e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.
*L’elettore può esprimere un solo voto di preferenza per un candidato della Lista dallo stesso prescelta, scrivendo il cognome sull’apposita riga posta a fianco del contrassegno. qualora il candidato Consigliere abbia due cognomi l’elettore può scriverne uno solo: devono essere indicati entrambi i cognomi quando c’è possibilità di confusione tra più candidati.
*L’Elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo del candidato Presidente scelto (voto disgiunto)
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